Lo Statuto

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TITOLO I - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 È costituito un Consorzio con attività esterna denominato: “CONSORZIO SPAZIO FORMAZIONE”

Art. 2 Il Consorzio ha sede legale in Torino ; avrà altresì a livello operativo l'utilizzo delle sedi dei Consorziati in Italia ed all'estero; avrà inoltre la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia che all' estero di pertinenza dei consorziati. Avrà l'opportunità di aprire filiali in Italia ed all'Estero.

Art. 3 La durata del Consorzio è fissata sino al 31(trentuno) dicembre 2050(duemilacinquanta). Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei consorziati da adottarsi all'unanimità dei consorziati.

Art. 4 Il Consorzio non ha scopo di lucro e si prefigge, anche tramite adeguati servizi forniti ai soci, di disciplinare, coordinare e svolgere determinate fasi delle attività proprie dei soci stessi rivolte:

  • alla promozione e alla gestione di iniziative di formazione professionale, formazione continua, ricerca e sviluppo di software didattico e specialistico;
  • alla promozione e gestione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, di attività di ricerca di finanziamenti per lo sviluppo industriale e per la formazione professionale (esclusa ogni attività riservata a soggetti iscritti in appositi albi);
  • alla prestazione di servizi di consulenza ed organizzazione nella gestione delle risorse umane (escluse le attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi) e della gestione finanziaria d’impresa;
  • alla prestazione di servizi di assistenza nella organizzazione della struttura finanziaria di aziende, ivi compresa l’assistenza nei piani di ristrutturazione del debito (con espressa esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi);

Il Consorzio potrà inoltre:

  • partecipare a programmi di cooperazione con paesi esteri; - assumere concessioni, rappresentanze, depositi e noleggiare ai consorziati e loro soci macchine, attrezzature o quanto altro di proprietà del consorzio possa essere richiesto;
  • acquisire sul libero mercato beni e servizi a favore delle imprese consorziate o ad uso proprio;
  • espletare ogni e qualsiasi pratica indirizzata a terzi, pubblici e privati, volta all’ottenimento, in capo ai consorziati, di autorizzazioni, concessioni, licenze, finanziamenti agevolati, contributi e facilitazioni o quant’altro di competenza, in particolare nei confronti dell’ UE e altre organizzazioni internazionali, dello Stato, Regioni, Province e Comuni nei limiti e con osservanza delle leggi vigenti;
  • diffondere o reclamizzare le iniziative, i temi elaborati e le realizzazioni effettuate a mezzo stampa o audiovisivi, con convegni e ogni altro sistema  divulgativo o pubblicitario.

Per il conseguimento degli scopi consortili e delle proprie finalità generali il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e  finanziaria connesse con la realizzazione dello scopo consortile.

Il Consorzio potrà partecipare a società, istituti, associazioni ed organismi anche consortili le  cui finalità non siano in contrasto con gli scopi consortili previsti nel presente statuto, o che comunque possano favorire il conseguimento degli scopi consortili nei limiti di legge. Il Consorzio potrà inoltre concedere avalli, fidejussioni, ipoteche, ed in genere garanzie a favore e nell’interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento dell’oggetto consortile. Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole imprese consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili. Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito. Il Consorzio non ha scopi di lucro. Eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati; mentre le perdite per le attività svolte dalle imprese consorziate saranno esclusivamente a carico di queste ultime. Il Consorzio non è tenuto a redigere e presentare rendiconti, salvo l'obbligo per l'organo direttivo di redigere la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis c.c.; esso terrà comunque al corrente i consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.

Art. 5 Il numero dei consorziati è illimitato. Possono partecipare al Consorzio imprenditori individuali o imprenditori persone giuridiche. Sono membri del Consorzio i Consorziati Fondatori, da identificarsi nei soggetti che hanno preso parte alla costituzione del Consorzio, e i Consorziati Ordinari, da intendersi come i soggetti che hanno aderito al Consorzio successivamente alla sua costituzione, conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 6 del presente statuto.

Art. 6 Chi desidera partecipare al Consorzio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo stesso specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) l'attività svolta in relazione all'oggetto consortile e ai requisiti prescritti nell'articolo precedente;

c) l'eventuale iscrizione al Provveditorato delle opere pubbliche e la relativa fascia abilitante.

Le persone giuridiche dovranno specificare, oltre alle indicazioni dei punti b) e c) la ragione sociale, la sede, il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante. Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio direttivo con decisione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

 

TITOLO II - I Consorziati

Art. 7 Il consorziato persona giuridica che per motivi esterni al Consorzio modificasse il proprio Amministratore Unico o Delegato deve segnalare tale variazione al Consorzio.

Art. 8 Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il consorziato che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso; tali motivi saranno sottoposti per conoscenza all'Assemblea. È facoltà dei consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo raccomandata. Il recesso del rapporto si intende esecutivo decorsi 6 mesi dalla data di spedizione di tale raccomandata.

Art. 9 Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio Direttivo essere escluso il consorziato:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;

c) che senza giustificato motivo declina il conferimento in incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione degli incarichi;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

e) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso nominativi proposti dal Consorzio stesso;

f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;

g) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nei casi d) ed e) il consorziato inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento; e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 15 giorni da tale data.

Art. 10 Nel caso di decesso di uno dei consorziati, imprenditore individuale, il Consorzio potrà continuare con gli eredi o legatari della di lui quota consortile, purché essi abbiano i requisiti per la ammissione e questi vi acconsentano. Essi entro un anno dal decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà le qualità di consorziato.

Art. 11 Il consorziato receduto o escluso e la persona giuridica posta in stato di liquidazione avranno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale versato; gli eredi o legatari del consorziato defunto, quando non trova applicazione l'articolo che precede, avranno diritto al solo rimborso del capitale versato.

 

TITOLO III - Patrimonio del consorzio

Art. 12 Il fondo consortile è illimitato ed è formato da quote del valore nominale di euro 1.000,00. Tutti i consorziati sono tenuti a versare al Consiglio Direttivo del Consorzio, al momento della loro ammissione, un contributo di adesione di euro 1,00 – uno -  Tale contributo potrà essere variato ogni anno con delibera dell'Assemblea. Essi sono inoltre tenuti a versare annualmente un contributo associativo annuale determinato dalla Assemblea per quanto attiene l'importo. Per far fronte, inoltre, a tutte le spese di funzionamento e per il conseguimento dello scopo consortile, i consorziati sono tenuti a corrispondere al Consorzio un contributo percentuale sull'entità dei lavori procurati dal Consorzio ed appaltati a ciascuno, nella misura fissata dal regolamento interno. Ciascun consorziato, nell'esecuzione dei lavori affidati, deve conformarsi all'azione di coordinamento del Consorzio e rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dallo stesso nonché gli obblighi da questo assunti nei confronti dei committenti. Per i lavori appaltati od in corso di trattativa, i consorziati sono obbligati ad intrattenere rapporti con i committenti esclusivamente per il tramite del Consorzio. Il patrimonio del Consorzio è costituito, a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

a) dal fondo consortile;

b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da qualunque altro fondo.

 

TITOLO IV - Organi del consorzio

Art. 13 Sono organi del Consorzio:

a)  Presidente,

b) Consiglio Direttivo,

c) Assemblea.

Art. 14 Il Presidente del Consorzio è scelto dall'Assemblea dei soci. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da due a sette membri, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili; sono scelti dall'Assemblea che, in sede di nomina, determinerà il numero dei componenti; costoro potranno richiedere di lasciare tale carica in caso di propria impossibilità, eventualmente segnalando nel contempo il nominativo proposto alla sostituzione. Salvo quanto infra indicato, il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice. Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale in un apposito registro tenuto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà ammettere come consorziati tutte le persone giuridiche aventi i requisiti indicati nell'art. 5 che si impegnino a versare un contributo di adesione pari almeno a euro 1,00 – uno - come previsto dall'art. 12 del presente Statuto e ad assolvere a tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno. Tale disposizione si intende tacitamente rinnovata fino a deliberazione contraria assunta dall’Assemblea; nel qual caso verrà fatto obbligo al Consiglio Direttivo di darne immediata e formale comunicazione a tutti i consorziati Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente a maggioranza di due terzi dei propri componenti l'ammissione di eventuali consorziati; a tal fine esso potrà richiedere le ulteriori informazioni ed i documenti necessari.

Art. 16 Il Consiglio direttivo potrà nominare un Direttore Generale che avrà per delegati i poteri di rappresentanza ed i poteri di ordinaria gestione e quant'altro il Consiglio riterrà opportuno, da scegliersi tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio salvo deliberazione diversa da parte dell'assemblea. In particolare, e fatte salve le attribuzioni dell'assemblea ai sensi del successivo articolo 19), in via del tutto esemplificativa il Consiglio Direttivo:

a) assume i dipendenti del Consorzio, determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;

b) istruisce le domande dirette e di consorziati al fine di ottenere incarichi e commesse;

c) provvede alla gestione del patrimonio sociale e del fondo consortile;

d) determina al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;

e) determina gli indirizzi e i programmi per il conseguimento dell’oggetto consortile e di quanto ad esso attinente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;

g) autorizza eventuali anticipazioni e/o prestiti ai consorziati; h) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i soli poteri di ordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più consiglieri, fermo restando che gli atti di straordinaria amministrazione restano di competenza del Consiglio Direttivo. Sono comunque considerati di straordinaria amministrazione gli atti e le obbligazioni assunte di valore unitario superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Art. 18 L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i Consorziati, Fondatori o Ordinari, i quali possono farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta; la stessa persona non può rappresentare più di un consorziato Il diritto di voto è in base alle quote possedute. L'Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano. L'Assemblea è convocata con avviso personale da inviare, con preavviso di almeno dieci giorni, per raccomandata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o del Segretario all'uopo nominato dai consorziati. I Verbali sono conservati in apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

Art. 19 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Competono all'assemblea ordinaria:

1. la nomina del Presidente del Consorzio e la determinazione del suo compenso;

2. la definizione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la loro nomina e la determinazione del loro eventuale compenso;

3. l’approvazione del rendiconto annuale;

4. ogni impegno di spesa superiore a quanto annualmente delegato dall’assemblea stessa al Consiglio Direttivo;

5. l’approvazione degli indirizzi e dei programmi per il conseguimento dell’oggetto consortile e di quanto ad esso attinente, proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;

6. ogni altra delibera e attribuzione devoluta alla competenza dell’assemblea dal presente statuto, e salvo quanto come di seguito attribuito all'assemblea straordinaria; spettano all'assemblea straordinaria:

1. le modificazioni dell'Atto costitutivo e del presente statuto, che potranno essere proposte, oltre che dai consorziati, dallo stesso Consiglio Direttivo;

2. la delibera di scioglimento del Consorzio Per la validità delle delibere dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati; in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

 Le delibere sono prese a maggioranza dai presenti. Per la validità delle delibere dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessario siano presenti o rappresentati almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati; in seconda convocazione deve essere presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati. Le delibere sono prese con il voto favorevole dì almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati.

Art. 20 Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell'Assemblea per le cause previste per legge.

Art. 21 La liquidazione del Consorzio e del patrimonio è compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea. I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione e sino alla quota a ciascuno assegnata.

Art. 22 Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione dell'atto costitutivo e del presente statuto tra i consorziati tra loro, tra i consorziati ed il Consorzio od i suoi amministratori verranno obbligatoriamente deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Torino Il collegio arbitrale, sentite le parti ed esaminati gli atti, provvederà, senza formalità di procedura, a risolvere ogni controversia. La decisione del collegio sarà insindacabile.